Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'ACN provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, che, per le finalità della medesima legge, sono integrate, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura annua di 2 milioni di euro in favore del Ministero dello sviluppo economico e di 4 milioni di euro in favore dell'ACN. Gli altri enti e amministrazioni pubblici provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali già ad essi assegnate in base alla legislazione vigente.
      2. Per fare fronte agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, diversi da quelli di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

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      3. All'onere di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. All'onere di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.